Norme per prevenire gli abbordi in mare
Art. 23 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085
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Una nave a propulsione meccanica che in base alle presenti norme deve lasciare libera la rotta ad un'altra nave, nell'avvicinarsi ad essa deve diminuire, se e' necessario, la propria velocita' o fermare le macchine ovvero fare marcia indietro.
Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978
