Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 25 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

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Una nave a propulsione meccanica che naviga in un passo stretto deve, quando cio' e' possibile e non comporta un pericolo, mantenersi nella meta' di destra del passaggio o canale rispetto alla propria rotta. Una nave a propulsione meccanica che si avvicina al gomito di un canale dove non e' possibile vedere altre navi che si avvicinano in senso opposto, deve emettere, al momento in cui essa arriva alla distanza di mezzo miglio dal gomito, un suono prolungato di fischio. A questo segnale deve essere data risposta con un suono analogo da qualsiasi nave a propulsione meccanica in condizione di udirlo che stia avvicinandosi dall'altra parte del gomito. In ogni caso, sia o no udito il segnale di una nave che si avvicina dall'altra parte, il predetto gomito deve essere percorso con attenzione e cautela. In un canale ristretto una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi) non deve intralciare il transito sicuro di una nave la quale puo' soltanto navigare in tale canale.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art25 · fonte su Normattiva