Art. 26 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085
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Le navi non impegnate in operazioni di pesca, ad eccezione delle navi alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 4, devono, quando sono in movimento, lasciare libera la rotta alle navi che stanno pescando con reti, lenze o reti a strascico. Questa norma non da' diritto alle navi intente alla pesca di ostruire un passaggio frequentato da navi che non siano navi da pesca.
Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978
