Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 27 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

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Nell'applicazione e nell'interpretazione delle presenti norme si debbono tenere nel debito conto di tutti i pericoli della navigazione e di collisione e tutte le circostanze particolari, comprese le limitazioni della nave e dell'aeromobile interessato, che possono rendere necessario discostarsi dalle precedenti norme allo scopo di evitare un pericolo immediato.

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

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