Norme per prevenire gli abbordi in mare
Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085
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Con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro per la difesa, quello per i trasporti e per l'aviazione civile e quello per la marina mercantile emanano, ognuno nell'ambito della propria competenza e di concerto con gli altri due, le disposizioni previste all'articolo 13 dell'allegato A.
Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978
