Norme per prevenire gli abbordi in mare
Art. 2 (Approvazione)
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Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro per la difesa determina, in conformita' dell'articolo 13 dell'annesso testo allegato A, i fanali di posizione ed i segnali da usarsi a bordo delle navi da guerra, delle navi naviganti in convoglio e degli idrovolanti in acqua.
Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966
