Art. 3 (Approvazione)
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[1]Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro per la difesa, di concerto con quello per la marina mercantile, determina i segnali di partenza e di arrivo o di ammaraggio di emergenza degli aeromobili. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 maggio 1961
[2]GRONCHI
[3]FANFANI - JERVOLINO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966
