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Le navi non impegnate in operazioni di pesca, devono, quando sono in navigazione, lasciar libera la rotta alle navi che stanno pescando con reti, lenze o reti a strascico. Questa norma non da' diritto alle navi intente alla pesca di ostruire un passaggio frequentato da navi che non siano da pesca.
Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966
