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Nell'applicazione e nell'interpretazione delle presenti norme si debbono tener nel debito conto tutti i pericoli della navigazione e di collisione e tutte le circostanze particolari, comprese le limitazioni delle possibilita' di manovra della nave e dell'aeromobile interessato, che possono rendere necessario discostarsi dalle precedenti norme allo scopo di evitare un pericolo immediato.
Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966
