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Quando le navi sono in vista l'una dell'altra, la nave a propulsione meccanica in navigazione che cambia la sua rotta in conformita' di quanto autorizzato o prescritto dalle presenti norme deve indicare la sua manovra a mezzo dei seguenti segnali con il suono: un suono breve per significare "sto accostando a dritta"; due suoni brevi per significare "sto accostando a sinistra"; tre suoni brevi per significare "vado indietro con le macchine". La nave a propulsione meccanica che in conformita' delle presenti norme deve mantenere la propria rotta e la propria velocita' e che, trovandosi in vista di un'altra nave, dubita che essa abbia adottato misure sufficienti per evitare una collisione, puo' indicare tale dubbio emettendo in rapida successione non meno di cinque suoni brevi di fischio. Una nave che emette tale segnale non e' dispensata dagli obblighi stabiliti dagli articoli 27 e 29 e da qualsiasi altra norma, ne' dallo obbligo di segnalare tutte le manovre eseguite in conformita' delle presenti norme, emettendo i dovuti segnali acustici indicati nel presente articolo. Nulla nelle presenti norme, deve in alcun modo ostacolare l'osservanza di altre norme speciali emanate dal Governo di qualsiasi Stato per quanto si riferisce all'uso dei segnali supplementari col suono tra le navi da guerra, e tra navi naviganti in convoglio.

Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-16;450~art28 · fonte del testo