Il pagamento delle rate d'interessi, relative ai titoli al portatore del Consolidato 3 per cento lordo, di cui alle leggi di unificazione 4 agosto 1861, n. 174, e 3 settembre 1868, n. 4580 che, con la riscossione del semestre 1 ottobre 1951, sono rimasti privi di cedole, potra' essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda in carta libera, in duplice esemplare, a firma dell'esibitore. L'ufficio pagatore accertera' che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi per la quale non era unita ai titoli la cedola relativa, riscontrera' la regolarita' della domanda in corrispondenza dei titoli stessi, e, previa l'osservanza delle ulteriori formalita' prescritte, dara' corso - se nulla vi osti - al pagamento richiesto, applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario, con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisce. Su un esemplare della domanda, che, previo accertamento della regolarita' di essa e della avvenuta apposizione del bollo di pagamento sui titoli, sara' munito del visto da parte del capo dell'ufficio pagatore o di un suo delegato, l'esibitore rilascera' quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere apporra' la propria firma. L'esemplare, considerato nel precedente comma, sara' inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con la contabilita' dei pagamenti e con un elenco riassuntivo.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;39~art1 · fonte del testo