Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende, di credito e degli istituti considerati nell'art. 1, e' consentito presentare le cedole, distintamente per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, debitamente muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore e firmati come al secondo comma dello stesso art. 1, contenenti l'indicazione della quantita' e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio, che in complesso. Sul rovescio di ciascuna cedola dovra' essere apposto lo stesso timbro applicato sull'elenco riepilogativo.

Testo vigente dal 23 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-10;901~art3 · fonte del testo