E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria di concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalita' previsto dagli articoli 35 e 37 della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, di eseguire il pagamento a rate dei tributi nel termine non maggiore di diciotto mesi d'occorrente dal 15 giugno 1951. Per ottenere la facilitazione del pagamento rateale a norma del precedente comma, il contribuente deve presentare al competente Ufficio del registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951, apposita domanda, contenente esplicito riconoscimento del debito d'imposta o tassa accertato nei suoi confronti. La dilazione e' subordinata in ogni caso alla stipulazione da parte del richiedente con l'Ufficio del registro, di regolare atto di sottomissione, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 5 per cento e con la eventuale prestazione di valida garanzia reale o personale.

Testo vigente dal 21 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-19;322~art1 · fonte del testo