Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Il termine del 30 settembre 1980 fissato dal primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come modificato dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, per l'ultimazione degli alloggi in corso di costruzione acquistati dai comuni di cui al primo e secondo comma del citato articolo 7 e' prorogato al 30 settembre 1981. Il termine del 31 dicembre 1980 fissato dal terzo comma del citato articolo 7 per il completamento dei lavori di risanamento di immobili degradati e' prorogato al 31 dicembre 1981. Il termine del 31 gennaio 1980 fissato dal quinto comma del medesimo articolo 7 per la presentazione al sindaco delle offerte da parte dei proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione e' prorogato al 30 novembre 1980. All'ottavo comma dello stesso articolo 7 sono aggiunte le parole: "con i criteri di cui al nono e decimo comma dell'articolo 8 della presente legge".
Testo in vigore dal 1 agosto 1980 al 1 gennaio 2002
