Al fine di tutelare l'attivita' di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunita' montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta e' consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi e' consentita a fini economici.

Testo vigente dal 13 settembre 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352~art3 · fonte su Normattiva