Art. 4
Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunita' montane, determinano la quantita' massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varieta', della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi. Le regioni vietano la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunita' montane competenti per territorio.
Testo vigente dal 13 settembre 1993
