Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 8 — Caccia, pesca e prodotti del sottobosco

Nei comuni montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate:

  • a)alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  • b)all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche part time, di attivita' imprenditoriali locali, di attivita' da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa e consortile. In sede di pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di regolamentazione della istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico- venatorie ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge n. 157 del 1992, le regioni acquisiscono il parere delle comunita' montane interessate, che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta.

Testo vigente dal 9 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art8 · fonte su Normattiva