Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione
Art. 1
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L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, ha i seguenti compiti:
- a)compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonche' indagini ed esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti;
- b)compiere studi e svolgere attivita' di consulenza nel campo dell'alimentazione su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di altre pubbliche Amministrazioni;
- c)collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
