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L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, ha i seguenti compiti:

  • a)compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonche' indagini ed esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti;
  • b)compiere studi e svolgere attivita' di consulenza nel campo dell'alimentazione su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di altre pubbliche Amministrazioni;
  • c)collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione.

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;258~art1 · fonte del testo