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All'onere di lire 490.500.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 sara' provveduto con i proventi di pari importo di cui al precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;258~art14 · fonte del testo