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I registri di cancelleria, previsti dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, modificato dal decreto 17 ottobre 1950, n. 856, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio: dal dirigente la cancelleria della Pretura, se si tratta dei registri di cancelleria dell'Ufficio di conciliazione; dal dirigente la cancelleria del Tribunale, se si tratta dei registri di cancelleria della Pretura, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 10 e 11 dell'articolo 29 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che sono numerati e vidimati dal dirigente la segreteria della Procura della Repubblica; dal dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, se si tratta dei registri di cancelleria del Tribunale; dal dirigente la segreteria della Procura generale della Repubblica, se si tratta dei registri di cancelleria della Corte di appello; dal dirigente la segreteria della Procura generale della Corte di cassazione, se si tratta dei registri di cancelleria della Corte di cassazione. Il numero dei mezzi fogli, di cui e' composto il registro, deve essere notato,in tutte le lettere, nell'ultimo di essi.

Testo in vigore dal 6 aprile 1956 al 2 gennaio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;182~art2 · fonte del testo