Articolo abrogato dalla l. 2 dicembre 1991, n.399.
Abrogato dal 2 gennaio 1992
Articolo abrogato dalla l. 2 dicembre 1991, n.399.
Abrogato dal 2 gennaio 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1956 al 2 gennaio 1992. 57 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I registri, che gli ufficiali giudiziari devono tenere a norma della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono numerati e vidimati, prima di essere posti in uso, dal dirigente la cancelleria presso l'ufficio giudiziario cui esso sono addetti; quelli degli uscieri di conciliazione, essi sono addetti; quelli degli uscieri di conciliazione dal dirigente la cancelleria della Pretura.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N.399
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-23;182~art4 · fonte del testo