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I registri, che gli ufficiali giudiziari devono tenere a norma della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono numerati e vidimati, prima di essere posti in uso, dal dirigente la cancelleria presso l'ufficio giudiziario cui esso sono addetti; quelli degli uscieri di conciliazione, essi sono addetti; quelli degli uscieri di conciliazione dal dirigente la cancelleria della Pretura.

Testo in vigore dal 6 aprile 1956 al 2 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-23;182~art4 · fonte del testo