Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1956 al 2 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →
I registri, che gli ufficiali giudiziari devono tenere a norma della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono numerati e vidimati, prima di essere posti in uso, dal dirigente la cancelleria presso l'ufficio giudiziario cui esso sono addetti; quelli degli uscieri di conciliazione, essi sono addetti; quelli degli uscieri di conciliazione dal dirigente la cancelleria della Pretura.
Testo in vigore dal 6 aprile 1956 al 2 gennaio 1992
