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La direzione dell'ufficio del casellario giudiziale spetta al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica. Resta salva la competenza del procuratore della Repubblica per le controversie concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 610 del Codice di procedura penale. Le richieste dei certificati del casellario giudiziale debbono essere fatte al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, territorialmente competente ai sensi dell'art. 23 del decreto 18 giugno 1931, n. 778. Il dirigente dell'anzidetta segreteria legalizza le firme dei dipendenti funzionari, apposte sui certificati del casellario giudiziale. Se la firma sia stata apposta dallo stesso dirigente, essa e' legalizzata dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1956 al 28 febbraio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;182~art9 · fonte del testo