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E' istituita una graduatoria nazionale permanente dei maestri di ruolo che, in un concorso a posti di direttore didattico della scuola elementare, riportino una votazione complessiva non inferiore a 105 su 150 nelle prove d'esame senza conseguire la nomina in ruolo. L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che, nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale, gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato. A parita' di punteggio la preferenza e' accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore. Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione.
Testo in vigore dal 12 giugno 1964 al 30 dicembre 1971
