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I posti che si rendono vacanti nel corso del biennio, non considerati nel precedente articolo 2, vengono ugualmente assegnati agli aspiranti iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1. Qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprirli, i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal provveditore agli studi. Analogamente si provvede qualora il titolare di un circolo didattico sia temporaneamente assente. Per la durata dell'incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennita' di direzione. A nessun direttore didattico puo' essere attribuita la reggenza di un circolo per piu' di un anno.
Testo in vigore dal 12 giugno 1964 al 22 dicembre 2008
