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Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui al primo comma dell'articolo 1 tutti coloro che, essendo nei ruoli degli insegnanti dello Stato, risultino compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi direttivi espletati dal 1954 al 1963 inclusi, sempre che si tratti di concorsi per titoli ed esami. Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 12 giugno 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-05-23;380~art4 · fonte del testo