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Tutti i posti che si prevedono vacanti al 1 ottobre 1964 sono assegnati nel seguente ordine:
- 1)agli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al precedente articolo 4;
- 2)ai vincitori del concorso speciale di cui al successivo articolo 6. I posti eventualmente residui e tutti quelli che si renderanno vacanti e disponibili entro il 1 ottobre 1963 saranno messi a concorso ordinario da bandirsi entro il 1 ottobre 1964.
Testo in vigore dal 12 giugno 1964 al 22 dicembre 2008
