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Tutti i posti che si prevedono vacanti al 1 ottobre 1964 sono assegnati nel seguente ordine:

  • 1)agli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al precedente articolo 4;
  • 2)ai vincitori del concorso speciale di cui al successivo articolo 6. I posti eventualmente residui e tutti quelli che si renderanno vacanti e disponibili entro il 1 ottobre 1963 saranno messi a concorso ordinario da bandirsi entro il 1 ottobre 1964.

Testo in vigore dal 12 giugno 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-05-23;380~art5 · fonte del testo