[1]I militari, che si troveranno incorporati nella seconda compagnia speciale di correzione al momento della sua soppressione, saranno inviati nei reparti militari speciali istituiti a norma del precedente articolo 7.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dato a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Solmi - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo vigente dal 5 luglio 1935
