Norme relative ai riacquisto della capacita' militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintregrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacita' militare e all'istituzione di reparti militari speciali
Art. 11 — Disposizioni transitorie
Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano a coloro che hanno finito di scontare, da oltre un biennio prima della pubblicazione della presente legge, la condanna, per effetto della quale sono incorsi nella incapacita' militare.
Testo vigente dal 5 luglio 1935
