[1]Per ogni detenuto negli stabilimenti militari di pena, per ogni persona assegnata ai reparti di riadattamento militare e ai reparti militari speciali istituiti con la presente legge, e' compilata dal comandante del corpo o del reparto, da cui le persone suindicate dipendono, una cartella biografica secondo il modello approvato dal ministero della guerra.

[2]Copia della cartella e' rimessa alle autorita' che ne facciano richiesta.

Testo vigente dal 5 luglio 1935

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art9 · fonte del testo