[1]Per ogni detenuto negli stabilimenti militari di pena, per ogni persona assegnata ai reparti di riadattamento militare e ai reparti militari speciali istituiti con la presente legge, e' compilata dal comandante del corpo o del reparto, da cui le persone suindicate dipendono, una cartella biografica secondo il modello approvato dal ministero della guerra.
[2]Copia della cartella e' rimessa alle autorita' che ne facciano richiesta.
Testo vigente dal 5 luglio 1935
