Norme relative ai riacquisto della capacita' militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintregrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacita' militare e all'istituzione di reparti militari speciali
Art. 10 — Disposizione finale
Il Governo del Re, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze, emanera' le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.
Testo vigente dal 5 luglio 1935
