Il Governo del Re, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze, emanera' le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Testo vigente dal 5 luglio 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art10 · fonte del testo