[1]L'assegnazione ai reparti di riadattamento militare delle persone indicate nell'articolo precedente ha lo scopo di ottenere, mediante il lavoro cui potranno essere adibite e mediante l'educazione ed istruzione militare che saranno ad esse impartite, il loro riadattamento alla vita sociale in genere, e militare in ispecie, e di favorirne la riabilitazione.

[2]Per coloro che, durante l'assegnazione ai reparti di riadattamento militare, hanno dato, a giudizio del comandante da cui il reparto dipende, prove effettive e costanti di buona condotta, il tempo ivi trascorso e' detratto dal periodo minimo di durata della eventuale misura non detentiva di sicurezza.

Testo vigente dal 5 luglio 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art6 · fonte del testo