Al pagamento dei compensi a favore degli uffici postali sara' provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici dipendenti mediante ordini di accreditamento a favore del gestore centrale dei depositi vari del suddetto Ministero con quietanza da rilasciarsi dal cassiere provinciale delle Poste e dei telegrafi di Roma, col concorso del controllore.

Testo vigente dal 15 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-19;322~art4 · fonte del testo