Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento vengono dalla Sezione di tesoreria consegnati alla Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del direttore e del controllore. La Direzione provinciale delle poste provvede quindi, a mezzo dell'ufficio postale competente, alla consegna dei titoli e delle somme all'avente diritto, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente articolo, e alla restituzione della ricevuta medesima alla Sezione di tesoreria provinciale. E' lasciata all'Amministrazione postale la facolta' di disciplinare il servizio nell'ambito degli uffici dipendenti con proprie norme interne.

Testo vigente dal 30 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-10;963~art2 · fonte del testo