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Al personale che a norma dei precedenti articoli 5 e 6 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera di concetto e' riconosciuto il servizio prestato nella carriera esecutiva per i due terzi, per un massimo di quattro anni. Al personale che a norma dell'articolo 7 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera esecutiva, e' riconosciuto il servizio prestato nella carriera ausiliaria per un massimo di due anni.

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;902~art13 · fonte del testo