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Le norme relative allo sviluppo di carriera del personale di segreteria della carriera di concetto degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, e magistrale si applicano anche al personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700. A tal fine, e' istituita, nel ruolo organico di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700, la qualifica di ragioniere economo capo corrispondente a quello di segretario capo.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
