Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno finanziario 1965 in 285 milioni, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;902~art15 · fonte del testo