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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno finanziario 1965 in 285 milioni, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
