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Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, consegue il passaggio nella corrispondente carriera del ruolo ordinario, mediante esame colloquio, per le carriere di concetto ed esecutiva, e a giudizio del Consiglio di amministrazione, per la carriera ausiliaria. Al personale collocato nel ruolo ordinario, a norma del comma precedente, e' riconosciuto, a tutti gli effetti, in misura intera, il servizio prestato nella corrispondente carriera dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti. Per il personale collocato nella carriera di concetto e' riconosciuto, agli stessi fini, in aggiunta al servizio di cui sopra, l'anzianita' maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni. Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole e degli istituti sopraindicati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio, lodevole ed ininterrotto, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, e' collocato nei corrispondenti ruoli ordinari, con assegnazione al coefficiente ed alla qualifica iniziali della rispettiva carriera, subordinatamente all'esito favorevole di un esame-colloquio per il personale di segreteria e tecnico, ed al giudizio positivo del Consiglio di amministrazione, previa apposita relazione del capo di istituto, per il personale ausiliario. Per il personale di cui al presente articolo e ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, si prescinde dai limiti di eta'.

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;902~art4 · fonte del testo