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Nella prima applicazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria delle scuole medie e' degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolga lodevolmente da almeno tre anni mansioni proprie della carriera esecutiva, viene inquadrato, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;902~art7 · fonte del testo