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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' sospesa, fino a nuova disposizione, l'applicazione del 1° comma dell'art. 9 e del 2° e 3° comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, sull'esercizio dell'industria della panificazione.

[9]Il Ministro per le corporazioni e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il termine entro cui i panifici e gli esercizi considerati dai citati articoli 9 e 11 dovranno trasformarsi od attrezzarsi a norma delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 143.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a San Rossore, addi' 17 luglio 1942-XX

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI

[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 11 settembre 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;996~art1 · fonte del testo