Provvedimento abrogato dalla l. 28 novembre 1984, n. 851.
Abrogato dal 3 gennaio 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 28 novembre 1984, n. 851.
Abrogato dal 3 gennaio 1985
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3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1957 al 3 gennaio 1985. 293 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le caratteristiche minime particolari di ciascun tipo di vino Marsala di cui all'art. 2 della presente legge sono le seguenti:
tolto: a) Marsala fini: gradazione alcoolica 17 per cento per distillazione; estratto secco totale 70 per mille; zuccheri riduttori 5 per cento;
tolto: b) Marsala superiori: gradazione alcoolica 18 per cento per distillazione. Per il tipo dolce e' richiesto un contenuto zuccherino non inferiore ai 10 per cento mentre per il tipo secco non e' prescritto alcun minimo di contenuto zuccherino;
tolto: c) Marsala vergini: si intendono i vini prodotti senza aggiunta ne' di mosto cotto ne' di sifone, ne' di mosto concentrato, senza limiti minimi di contenuto zuccherino, con una gradazione alcoolica non inferiore a 18 gradi per distillazione e sottoposti ad un prolungato periodo di invecchiamento naturale. Devono essere commerciati e venduti soltanto in bottiglie originali;
tolto: d) Marsala speciali: tutte le caratteristiche organolettiche ed analitiche dei Marsala superiori. E' consentita per essi l'aggiunta di saccarosio, di sostanze, ingredienti e droghe che ne caratterizzano le specialita'. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, puo' consentire, su proposta del Governo regionale siciliano, la preparazione di marsala, destinati alla esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole ed in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempre quando i prodotti cosi' confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione, e sempre che cio' venga consigliato da ragioni di interesse nazionale. La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero, o a depositi o magazzini doganali, accompagnati da bollette a cauzione. In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo interno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 1984, N. 851
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1069~art4 · fonte del testo