Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1951 al 3 gennaio 1985. 176 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Chiunque produce, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio sotto la denominazione di cui agli articoli precedenti, vini non rispondenti alle prescrizioni della presente legge; chi faccia uso delle denominazioni anzidette accompagnate da qualificativi (uso, tipo, gusto, sistema e simili) o da diminutivi o da maggiorativi e consimili deformazione degli anzidetti nomi di origine o comunque faccia uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito a norma delle leggi penali vigenti. In ogni caso si procede al sequestro del prodotto. Accertata l'infrazione, l'autorita' giudiziaria ordinera' la confisca della merce. In caso di recidiva abituale o di infrazioni tali da cagionare grave danno alla rinomanza dei prodotti italiani all'estero le pene saranno raddoppiate.

tolto: La presente legge, e' munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 4 novembre 1950

tolto: EINAUDI

tolto: DE GASPERI SEGNI - VANONI - TOGNI - PICCIONI

tolto: Visto, il Guardasigilli: SEGNIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 1984, N. 851

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1069~art5 · fonte del testo