Provvedimento abrogato dalla l. 28 novembre 1984, n. 851.
Abrogato dal 3 gennaio 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 28 novembre 1984, n. 851.
Abrogato dal 3 gennaio 1985
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1951 al 3 gennaio 1985. 176 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Chiunque produce, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio sotto la denominazione di cui agli articoli precedenti, vini non rispondenti alle prescrizioni della presente legge; chi faccia uso delle denominazioni anzidette accompagnate da qualificativi (uso, tipo, gusto, sistema e simili) o da diminutivi o da maggiorativi e consimili deformazione degli anzidetti nomi di origine o comunque faccia uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito a norma delle leggi penali vigenti. In ogni caso si procede al sequestro del prodotto. Accertata l'infrazione, l'autorita' giudiziaria ordinera' la confisca della merce. In caso di recidiva abituale o di infrazioni tali da cagionare grave danno alla rinomanza dei prodotti italiani all'estero le pene saranno raddoppiate.
tolto: La presente legge, e' munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 4 novembre 1950
tolto: EINAUDI
tolto: DE GASPERI SEGNI - VANONI - TOGNI - PICCIONI
tolto: Visto, il Guardasigilli: SEGNIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 1984, N. 851
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1069~art5 · fonte del testo