I benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano anche alle compravendite che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, sempreche' sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle surrichiamate disposizioni legislative. Tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a favore del venditore. Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a titolo definitivo.

Testo vigente dal 17 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-03;1059~artunico · fonte del testo