In ogni caso le agevolazioni fiscali di cui alle leggi 6 agosto 1954, n. 604 e 25 luglio 1952, n. 991, e relative modificazioni ed aggiunte, si applicano, sempreche' ricorrano le circostanze nelle leggi stesse previste, e limitatamente ai beni assegnati a coltivatori diretti, agli atti per la suddivisione tra i soci dei beni di cooperative agricole regolarmente costituite, anche se, per l'acquisto dei beni le cooperative abbiano usufruito dei benefici fiscali.

Testo vigente dal 24 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-05;1154~art4 · fonte del testo