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Il presidente del Consorzio pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del presidente del Consorzio, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia la espropriazione. Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le norme di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;158~art5 · fonte del testo