Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 58/1974

    Questione infondata
    6 marzo 1974

    Non è in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, l'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 158, recante norme relative all'espropriazione dei terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto di Padova, atteso che per il calcolo della indennità di espropriazione ivi prevista deve farsi riferimento al valore venale attuale dei terreni agricoli, comprensivo anche della stima dei fabbricati rurali che vi insistono, non come beni aventi un proprio valore autonomo, distinto da quello dei fondi a cui servono, ma come elementi che, al pari delle altre pertinenze immobiliari, concorrono ad accrescere il valore dei terreni stessi.

    Art. 42 cost. · Art. 4 Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1969 al 1 gennaio 2002. 133 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'indennita' di espropriazione sara' ragguagliata al valore venale degli immobili e, in particolare, per i terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e portuale. L'indennita' va calcolata considerando in ogni caso il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari. Sulla indennita' cosi' determinata spetta al fittavolo o al mezzadro una quota pari alla differenza tra il valore del terreno considerato libero e quello del terreno vincolato. A favore di chi conduce l'azienda agricola verra', inoltre, corrisposta una somma variabile dal 10 al 20 per cento della indennita' di espropriazione, in relazione alla difficolta' di trasferire e ricostituire l'azienda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;158~art4 · fonte del testo