Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1958 al 20 novembre 1969. Leggi il testo vigente →

Il Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova provvede, in conformita' ai piani particolareggiati, alla assegnazione delle aree provenienti dalle suddette espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un sovrapprezzo sul valore d'esproprio nella misura che sara' stabilita dal Consiglio direttivo dell'Ente con deliberazioni da approvarsi dal Prefetto. I proventi di tale sovrapprezzo verranno devoluti alla spesa per le opere necessarie per i servizi pubblici della zona industriale e del porto fluviale. Nell'atto di assegnazione dovra' essere indicato il termine entro il quale dovra' essere iniziato il funzionamento dello stabilimento e la penale a favore del Consorzio per il ritardo.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 20 novembre 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;158~art6 · fonte del testo