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((Il consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova provvede alla assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un soprapprezzo sul valore di esproprio nella misura che sara' stabilita dal consiglio direttivo dello ente con deliberazione da approvarsi dal prefetto)). I proventi di tale sovrapprezzo verranno devoluti alla spesa per le opere necessarie per i servizi pubblici della zona industriale e del porto fluviale. Nell'atto di assegnazione dovra' essere indicato il termine entro il quale dovra' essere iniziato il funzionamento dello stabilimento e la penale a favore del Consorzio per il ritardo.
Testo in vigore dal 20 novembre 1969 al 1 gennaio 2002
