La quota di indennita' di licenziamento corrispondente alle maggiorazioni di cui all'art. 1 della presente legge e' liquidata ai supplenti dall'istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali-telegrafici, alle condizioni di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni, nella misura di una mensilita' della quota di retribuzione risultante per effetto delle maggiorazioni predette per ogni anno di servizio successivo al 30 settembre 1945 o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Sono escluse dal calcolo dell'indennita' di licenziamento l'indennita' di carovita e ogni altra indennita' di carattere accessorio.

Testo vigente dal 7 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-29;865~art3 · fonte del testo