L'indennita' di licenziamento di cui al precedente art. 1 e' corrisposta dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, anziche' nella misura di mezza mensilita' come stabilito nel regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, in ragione di una mensilita' della retribuzione intesa nel modo indicato nell'articolo stesso per ogni anno di servizio prestato a partire dal 1 ottobre 1945.

Testo vigente dal 7 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-29;865~art2 · fonte del testo